PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. L'articolo 222 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente:

      «Art. 222 - (Sanzioni amministrative accessorie all'accertamento di reati) - 1. Quando da una violazione delle norme di cui al presente codice derivino danni alle persone, il giudice applica con la sentenza di condanna le sanzioni amministrative pecuniarie previste, nonché le sanzioni amministrative accessorie della sospensione o della revoca della patente.
      2. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa la sospensione della patente è da tre a otto mesi. Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è da uno a tre anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è da due a cinque anni.
      3. Il giudice può applicare la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente nell'ipotesi di recidiva specifica reiterata verificatasi entro il periodo di dieci anni a decorrere dalla data della condanna definitiva per la prima violazione.
      4. Durante il periodo di sospensione della patente di guida il titolare della medesima è tenuto a prestare, almeno una volta alla settimana, servizio come volontario presso le unità di soccorso della Croce rossa italiana».